Art. 1.
(Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria).

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, di seguito denominato «Fondo», destinato a garantire l'adeguato contributo italiano al Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria.